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ALLEGATO "C" AL N. 69.011/32.645 DI REPERTORIO

STATUTO DELLA "FONDAZIONE AVVENIRE"

Art. 1 Costituzione e denominazione

1.1   Con la denominazione

"FONDAZIONE AVVENIRE"

è costituita in Como una fondazione con sede in via Teresa Ciceri n. 12.

1.2   La fondazione non ha scopo di lucro.

1.3   La fondazione opera nell’ambito del territorio della Regione Lombardia.

Art. 2 Scopo della fondazione

2.1 La fondazione ha come scopo la promozione dei valori della sinistra italiana ed europea.

2.2 La fondazione, nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali:

  1. a) Intraprende iniziative volte a promuovere il pensiero, la cultura e l’azione politica della sinistra italiana ed europea.
  2. b) Favorisce l’incontro fra tutti coloro che possano fornire supporto di idee ed ogni altro contributo e sostegno alle attività della fondazione.
  3. c) Può promuovere, progettare ed organizzare, anche su commessa o sulla base di appositi finanziamenti, iniziative pubbliche, attività formative, corsi, convegni e seminari nelle discipline di sua competenza, sia in via diretta sia a mezzo di enti, strutture e organismi pubblici o privati ai quali può aderire.
  4. d) Può promuovere pubblicazioni e iniziative editoriali di qualsiasi tipo e natura attinenti lo scopo della fondazione.
  5. e) Promuove la raccolta di fondi e la richiesta di contributi pubblici e privati da destinare agli scopi della fondazione.

2.3 La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strumentali, connesse od accessorie.

Art. 3 Attività strumentali, accessorie, connesse

3.1 Per il raggiungimento dei suoi scopi, la fondazione potrà, tra l’altro:

  1. a) Stipulare tutti gli atti o i contratti, tra cui, senza esclusione di altri, mutui, finanziamenti di qualsivoglia natura e tipologia, anche atipica, compravendite di proprietà mobiliari e immobiliari, acquisti di diritti reali su beni immobili, convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerati necessari e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi.
  2. b) Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o comunque posseduti.
  3. c) Stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività di propria competenza.
  4. d) Partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione del dibattito politico e dello sviluppo culturale e civile della società in coerenza con gli scopi della Fondazione.
  5. e) Costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonchè partecipare a società del medesimo tipo.

Art.4 Patrimonio e proventi

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- Dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili, effettuati dai fondatori.

- Da elargizioni fatte da altri enti, pubblici o privati, o da donazioni o disposizioni testamentarie fatte da persone fisiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

- Dai beni, mobili ed immobili, che sono pervenuti e/o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione.

- Da partecipazioni societarie.

- Dalle somme delle rendite non utilizzate e dai proventi delle attività proprie che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio.

- Dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

- Da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art.5 Fondo di gestione

5.1 Il fondo di gestione, per l’adempimento dei compiti della fondazione è costituito:

- Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, che non siano espressamente destinate al patrimonio.

- Da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie o elargizioni che provengano alla Fondazione da enti o privati interessati ai suoi fini, che non siano espressamente destinate al patrimonio.

- Dai contributi da chiunque provenienti e destinati all’attività della fondazione o finalizzate a specifiche iniziative.

- Dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse e da ogni altra entrata di qualsivoglia tipologia e natura, che non siano espressamente destinate a patrimonio.

5.2 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

5.3 Non sarà disposta – sotto qualsiasi forma – la distribuzione degli utili.

Art.6 Socio Fondatore

6.1 Socio Fondatore è l’Ente già denominato "PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA FEDERAZIONE PROVINCIALE DI COMO", ed attualmente "DEMOCRATICI DI SINISTRA".

Art. 7 Soci sostenitori e Soci Aderenti

7.1 Possono assumere la qualifica di “Soci Sostenitori” enti, amministrazioni pubbliche, persone giuridiche, fisiche, singole o associate, che, condividendo le finalità della Fondazione, partecipano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro o beni, materiali e immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

7.2 Possono assumere la qualifica di “Soci Aderenti” gli enti, amministrazioni pubbliche, persone giuridiche, fisiche, singole o associate, che contribuiscono, anche in via non continuativa, agli scopi della Fondazione in conformità a quanto deliberato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

7.3 I Soci Sostenitori ed i Soci Aderenti sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione. Qualora entro 90 giorni di calendario dalla domanda di ammissione il Consiglio di Amministrazione non si sia pronunciato, la domanda deve intendersi rigettata.

7.4 La qualifica di Socio Sostenitore e di Socio Aderente permane per il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

7.5 I Soci Sostenitori e i Soci Aderenti, nell’ambito di assemblee riservate alle specifiche categorie dei soci, potranno nominare uno o più consiglieri di amministrazione in conformità a quanto sarà deliberato dal Consiglio di Indirizzo, le assemblee saranno convocate validamente, a maggioranza semplice, indipendentemente dal numero dei soci presenti. Potrà essere delegato anche un altro socio che non potrà tuttavia esprimere più di 3 voti.

7.6 Almeno una volta l’anno il Presidente della Fondazione convoca l’assemblea dei Soci Sostenitori e l’assemblea dei Soci Aderenti (anche congiuntamente) al fine di fornire informazioni sull’attività della Fondazione.

Art. 8 Esclusione e recesso dei Soci Sostenitori e dei Soci Aderenti

8.1 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri, l’esclusione di Soci Sostenitori o di Soci Aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- Inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto.

- Condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.

8.2 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- Estinzione, a qualsiasi titolo avvenuta.

- Apertura di procedure di liquidazione.

- Fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

8.3 I Soci Sostenitori e i Soci Aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 9 Organi

9.1 Sono organi della Fondazione:

  1. a) il Consiglio di Indirizzo;
  2. b) il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo;
  3. c) il Consiglio di Amministrazione;
  4. d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
  5. e) il Comitato Scientifico.

Art.10 Il Consiglio di Indirizzo

10.1 Il Consiglio di Indirizzo svolge compiti di programmazione, indirizzo ed individuazione degli obiettivi fondamentali delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari.

10.2 Esso è composto da 10 (dieci) membri (in essi compresi il Presidente ed il Vice Presidente), nominati, in via di adozione del presente Statuto, dal socio Fondatore ed in seguito eletti con le modalità previste al successivo art. 10.3.

I Consiglieri di indirizzo, compreso il Presidente, fatto salvo il primo mandato in cui sono nominati direttamente dal Socio Fondatore, a regime restano in carica sette anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno della nomina rinnovabili per un massimo di un altro mandato anche non consecutivo.

10.3 In via di prima applicazione del presente Statuto i Consiglieri di indirizzo cessano dall’incarico in base all’anzianità anagrafica e secondo le seguenti modalità:

un terzo alla scadenza dei cinque anni dalla nomina, un terzo alla scadenza dei sette anni dalla nomina ed il restante terzo alla scadenza dalla nomina dei nove anni.

Alle predette scadenze gli altri Consiglieri in carica procederanno, con la maggioranza dei due terzi, alla nomina dei nuovi Consiglieri in base a criteri coerenti con le finalità della Fondazione.

Il medesimo sistema di sostituzione si adotta nel caso di morte, incapacità, dimissioni o cessazione per qualsiasi causa di un Consigliere durante il periodo di validità del suo mandato. Il nuovo Consigliere rimane in carica per il rimanente periodo di validità del mandato del Consigliere così sostituito.

10.4 Il Consiglio di Indirizzo ha il compito di:

  1. a) eleggere, ogni 3 (tre) esercizi, i membri del Consiglio di Amministrazione, dopo averne fissato il numero ivi compreso il numero di Consiglieri da riservare eventualmente ai Soci Sostenitori e/o Soci Aderenti;
  2. b) nominare nel suo seno il Presidente del Consiglio di Indirizzo che, per la durata della carica, assumerà anche la funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  3. c) nominare i membri del Collegio dei revisori dei Conti;
  4. d) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio fermo restandoquanto previsto dall’art. 21;
  5. e) deliberare le modifiche dello statuto della Fondazione ad eccezione degli artt. 2, 5.2, 19 e 21 del presente Statuto;
  6. f) approvare la relazione sull’attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo predisposta dal Presidente;
  7. g) approvare il bilancio che sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
  8. h) autorizzare il Consiglio di Amministrazione al trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili e/o di partecipazioni societarie, nonché all’assunzione di mutui e/o finanziamenti di valore eccedente euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

10.5 Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono tenute almeno una volta l’anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l’opportunità o su istanza di almeno un terzo dei membri, nel luogo di volta in volta indicato nell’avviso di convocazione.

10.6 Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal proprio Presidente mediante lettera raccomandata o fax o altro mezzo equipollente, da recapitarsi a ciascun avente diritto almeno otto giorni di calendario prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, anche per l’eventuale seconda convocazione. In casi di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, telefax o e-mail, inviato con tre giorni di preavviso.

10.7 Il Consiglio di indirizzo è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri di Indirizzo; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza dei partecipanti. Per le deliberazioni concernenti l’approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, è necessario il voto di almeno 4/5 dei Consiglieri di Indirizzo.

10.8 Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto.

10.9 Nel caso di impossibilità ad intervenire all’assemblea, ciascun membro può delegare in forma scritta altro Consigliere.

10.10 Delle adunanze del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario, di volta in volta nominato a maggioranza, tra gli intervenuti.

Art. 11 Il Presidente del Consiglio di Indirizzo

11.1 Il Presidente, fatto salvo il primo mandato in cui è nominato direttamente dal Socio Fondatore, è designato dal Consiglio di Indirizzo di cui fa parte di diritto e (sempre ad eccezione del primo mandato per la ragione su esposta) a regime resta in carica sette anni, decorrenti dal giorno della nomina; tale carica è rinnovabile per un massimo di un altro mandato, anche non consecutivo.

11.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Indirizzo ed esercita i poteri che i Consigli stessi gli delegano in via generale o per singoli atti.

11.3 Il Presidente, inoltre:

  1. a) Redige annualmente una relazione sull’attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Indirizzo e da comunicare successivamente al Consiglio di Amministrazione.
  2. b) Cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario e comunque nel rispetto di quanto stabilito al punto e) comma4 dell’art.10.
  3. c) Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
  4. d) In casi di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di quest’ultimo nella sua prima riunione.
  5. e) Esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto.

Art. 12 Il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo

12.1 Il Vice Presidente è designato dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Presidente e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

Art. 13 Esclusione e recesso dei componenti del Consiglio di Indirizzo

13.1 La maggioranza qualificata di due terzi dei componenti del Consiglio di Indirizzo potrà deliberare l’esclusione di un suo componente quando questi si e’ reso colpevole di gravi e conclamati comportamenti incompatibili con i principi della sinistra e con gli scopi della Fondazione.

Art. 14 Il Consiglio di Amministrazione

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto, secondo quanto fissato dal Consiglio di Indirizzo, da cinque a nove membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dal Consiglio di Indirizzo fatta eccezione per quelli che eventualmente venissero riservati alla designazione dei Soci Sostenitori e dei Soci Aderenti, i quali provvederanno alla nomina nell’ambito delle rispettive assemblee in conformità a quanto previsto all’art. 7.5.

14.2 I consiglieri di Amministrazione, ad eccezione per il suo Presidente il cui esercizio (in quanto anche Presidente del Consiglio di Indirizzo) è regolato dall’art. 11.1, restano in carica tre esercizi, salvo revoca per giusta causa da parte del Consiglio di Indirizzo, e possono essere riconfermati dopo la scadenza del mandato per altre due volte.

14.3 In caso di morte, incapacità, dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa di un suo componente il Consiglio di Indirizzo, tempestivamente convocato dal Presidente, procederà alla sua sostituzione.

14.4 Il Consiglio di Amministrazione ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

  1. a) adegua il suo operato alla relazione del Presidente del Consiglio di Indirizzo e dal medesimo approvata in ordine all’attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo;
  2. b) predispone il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
  3. c) approva il regolamento della Fondazione;
  4. d) delibera sui contratti da stipulare nell’interesse della Fondazione e sulle liti attive e passive, delegando il Presidente del Consiglio di Indirizzo all’esercizio dei relativi adempimenti;
  5. e) delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni, delegando il Presidente all’esercizio dei relativi adempimenti;
  6. f) predispone e attua i programmi di lavoro e di intervento della Fondazione, secondo le direttive del Consiglio di Indirizzo;
  7. g) delibera sulla destinazione delle somme e dei beni non apportati al patrimonio della Fondazione;
  8. h) individua i dipartimenti operativi della Fondazione e procede alla nomina dei Responsabili;
  9. i) determina il numero di componenti del Comitato Scientifico, ove costituito,e li nomina;
  10. j) delibera su eventuali accordi di collaborazione fra la Fondazione e altri Enti o privati, fissandone le condizioni;
  11. k) delibera su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti e/o associazioni di qualsivoglia tipologia, che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;
  12. l) delibera, all’occorrenza, la costituzione di Commissioni Consultive;
  13. m) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

14.5 il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, conferire speciali incarichi ai singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni e i limiti.

Art. 15 Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

15.1 Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte l’anno, per la predisposizione e l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Il Consiglio deve, altresì, essere convocato ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica.

15.2 La convocazione del Consiglio deve essere fatta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita con almeno 6 giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, telefax o e-mail, inviato con almeno due giorni di preavviso. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della adunanza, il luogo e l’ora.

15.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sotto la presidenza del Presidente, o del Vice Presidente, e designa un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

15.4 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. E’ ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

15.5  Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto o dalla legge. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito libro.

Art. 16 Il Collegio dei Revisori dei Conti

16.1 Il Collegio dei revisori dei Conti, ove necessario, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Indirizzo tra professori universitari di ruolo di materie giuridiche ed economiche, tra gli iscritti all’albo dei Revisori Ufficiali dei Conti, tra dottori commercialisti o avvocati con almeno 15 anni di iscrizione al rispettivo albo professionale. Al Consiglio di Indirizzo spetta anche la designazione del Presidente, scelto tra le persone iscritte nell’elenco dei revisori contabili da almeno 5 anni.

16.2 Il Collegio dei revisori dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione ed esercita il controllo contabile.

16.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre esercizi, ed i suoi componenti possono essere confermati.

16.4 I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

16.5 La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nonchè con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima.

Art. 17 Il Comitato Scientifico

17.1 Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire un Comitato Scientifico determinandone il numero dei componenti e le funzioni.

17.2 Il Comitato Scientifico resterà in carica per tre anni.

17.3 Il Comitato Scientifico avrà il compito di sviluppare progetti di studio, potrà inoltre svolgere attività consultiva al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente su specifici temi.

17.4 Il Presidente della Fondazione ed i componenti del Consiglio di Amministrazione possono partecipare ai lavori del Comitato Scientifico.

Art. 18 Commissioni Consultive

18.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga utile, può costituire ed avvalersi determinandone composizione, compiti, durata, di Commissioni Consultive che svolgano funzioni istruttorie, preparatorie, di coordinamento e supporto tecnico, organizzativo o operativo a determinate attività del Consiglio stesso.

Art. 19 Emolumenti

19.1 Per i componenti degli organi di cui all’art. 10, 14, 17 e 18 non sono previsti emolumenti, salvo il rimborso delle spese vive sostenute e documentate nello svolgimento delle proprie attività istituzionali. Possono eventualmente, su decisione del Consiglio di Indirizzo, essere previsti emolumenti per i componenti del Collegio dei revisori dei conti nel rispetto di quanto stabilito dal comma 6 lettera C dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Art. 20 Esercizio – Scritture contabili – Bilancio

20.1 L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

20.2  La Fondazione è tenuta ad adottare e redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione ed in particolare alla tenuta dei libri giornale ed inventari in conformità di quanto disposto dagli articoli 2216 e 2217 del Codice Civile.

20.3 Il bilancio di esercizio della Fondazione dovrà essere redatto entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale e rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

Art. 21 Scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio

21.1 La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal Codice Civile per le Fondazioni riconosciute.

21.2 Per l’esecuzione della liquidazione il Consiglio di Indirizzo nomina uno o più liquidatori. I beni che residuano dopo l’esecuzione della liquidazione sono devoluti, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, a partiti e ad Enti ed Associazioni che perseguano gli scopi della Fondazione stessa.

Art. 22 Norma finale

Art 22.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Como, addì 9 (nove) ottobre 2008 (duemilaotto).

FIRMATO: GIULIO SEVESO

FIRMATO: LICIA VIGANO'

FIRMATO: BRUNETTI NICOLA

FIRMATO: ROSALBA BENZONI

FIRMATO: LUCIANO RAZZI

FIRMATO: GABRIELLA PINTACUDA

FIRMATO: MARIO CLERICI

FIRMATO: ROBERTO GALLO

FIRMATO: GIANSTEFANO BUZZI

FIRMATO: DOTTOR ACHILLE CORNELIO NOTAIO